Articolo 15 in vigore fino al 31.12.2024

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
2. La persona assente per un periodo non inferiore all’anno non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata nei seguenti casi: - servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero; - degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi e istituti penitenziari; - militari in carriera assenti per servizio; - persona per le quali sussista l’obbligo di residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di tre unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche;
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 32, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.