Articolo 23 - Riduzione delle sanzioni (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.