Articolo 19 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L’istanza di accertamento con adesione è proposta entro il termine di impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria.
3. Nel caso di atti soggetti all’obbligo del contraddittorio preventivo di cui all’art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nello schema di atto di cui all’art. 16, comma 8, del presente Regolamento che il Comune invia al contribuente, deve essere indicato, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.
4. Nei casi di cui al comma 3, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all’art. 16, comma 8, del presente Regolamento.
5. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all’art. 16, comma 8, del presente Regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all’art. 17, comma 5, del presente Regolamento.
6. Le opzioni di cui ai commi 4 e 5 sono alternative. Una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell’atto impositivo.
7. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l’ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l’oggetto dell’avviso.
8. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all’esito delle osservazioni di cui all’art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 16 del presente Regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.
10. L’impugnazione dell’avviso di accertamento comporta rinuncia all’istanza.
11. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l’invito a comparire.