Articolo 22 - Effetti della definizione (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. Il perfezionamento dell’atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l’emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell’accertamento con adesione.
2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.