Articolo 21 - Atto di accertamento con adesione (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell’accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
a) gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;
b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 5.000 euro nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel presente Regolamento.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell’avvenuto pagamento dell’intero importo delle somme dovute, ovvero dell’importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione.
5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l’accertamento con adesione non si perfeziona e l’ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.