1. La presentazione dell’istanza di cui all’art. 19 del presente Regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 17, comma 2.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l’istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell’invito a comparire con indicazione del giorno e dell’orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l’istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta la rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.