1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all’art. 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero su istanza del contribuente di cui all’articolo seguente, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l’accertamento con adesione con l’indicazione:
a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.
2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.