1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000 n. 212, prima dell’emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall’obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall’anagrafe tributaria - Punto Fisco;
b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;
c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell’art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;
e) gli atti di cui all’art. 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
f) il rigetto delle istanze in autotutela di cui ai precedenti articoli 14 e 15;
g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall’obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l’annullabilità dell’atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell’atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un’esenzione o un’agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
a) il periodo o i periodi di imposta di cui all’atto oggetto di contraddittorio;
b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
e) l’eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
f) l’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell’incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
10. L’avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell’art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
11. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.
12. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8, preclude l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472.