Articolo 5 quinques - Atti delle procedure cautelari ed esecutive (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. Il mancato pagamento dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione e dei relativi eventuali solleciti entro la scadenza indicata, comporta l’avvio delle procedure, cautelari ed esecutive, disciplinate dal Codice di Procedura Civile e dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, per il recupero delle somme non corrisposte, con relativo aggravio di spese a carico del debitore.
2. La procedura cautelare comporta il fermo amministrativo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà.
3. La procedura esecutiva comporta:
- pignoramento di crediti presso terzi (quali stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, canoni di locazione/affitti presso locatari/affittuari);
- pignoramento di beni mobili;
- pignoramento di beni immobili.
4. Per tutte le posizioni, le cui ingiunzioni o accertamenti esecutivi sono stati notificati da oltre 365 giorni (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; art. 7, comma 2, lett. gg-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e, ove compatibile con l’entrata e l’iter attivato, art. 1, comma 792, lett. h, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), prima di attivare le azioni esecutive il Comune procede con l’emissione dell’intimazione ad adempiere da notificare nelle stesse modalità previste per l’ingiunzione/avviso di accertamento esecutivo.