Articolo 5 ter - Sanzioni amministrative ex legge 24 novembre 1981 n. 689 (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. Le sanzioni amministrative si applicano in seguito alla contestazione o notifica dei verbali di accertamento elevati da agenti accertatori interni (es. Polizia Locale) ed esterni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza) al Comune per la violazione della normativa europea, nazionale, regionale (per le materie di competenza comunale) e comunale (regolamenti comunali e ordinanze sindacali).
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I Sez. I e II.
3. Il pagamento della somma quantificata in ordinanza va eseguito entro 30 giorni dalla notifica della medesima ordinanza.
4. La sanzione pecuniaria non pagata nei termini stabiliti nell’ordinanza ingiunzione viene riscossa coattivamente mediante ingiunzione di pagamento con addebito delle maggiorazioni di cui all’art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, oltre ad ulteriori oneri di riscossione di cui al presente Regolamento.
5. Nell’ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell’ordinanza-ingiunzione, di cui all’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella misura prevista dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29/04/2023), tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall’art. 12 del decreto medesimo.