Articolo 12 - Istituti deflativi del contenzioso tributario (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, il Comune adotta tutti procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli avvisi di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212.