Articolo 11 quater - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell’atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell’avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell’avviso di accertamento.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell’atto. Sull’importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l’intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.