1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
4. Gli interessi di mora, ai sensi dell’art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono conteggiati al tasso di interesse legale incrementato di 1 (uno) punti percentuali.