Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate, tributarie e non, i dirigenti ed i responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate con il Piano Esecutivo di Gestione, o i funzionari individuati dalla società incaricata.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Il Responsabile del servizio competente all’entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l’individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell’indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il Funzionario Responsabile del Tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.