Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi n. 142 e n. 241 del 1990, al decreto legislativo n. 77 del 1995, alla legge n. 127 del 1997 ed al decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell’Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:
a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
b) ottimizzare l’attività amministrativa dell’Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell’Ente Locale;
e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.