DICHIARAZIONE

I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

  1. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  2. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
  3. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  1. per le utenze domestiche:
    • nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda di famiglia;
    • nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
  2. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
  3. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di Arcevia entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell’inizio del possesso, detenzione od occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi modelli disponibili presso l’ufficio Tributi del Comune di Arcevia o scaricabili dal sito www.anconaentrate.it.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

  • consegnata a mano direttamente al Comune di Arcevia, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
  • spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Comune di Arcevia, Corso Mazzini n. 67 – 60011 Arcevia (AN);
  • a mezzo fax 07319899226;
  • a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.arcevia@emarche.it
  • a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo info@arceviaweb.it

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della variazione.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.