1. Le Rateizzazioni si applicano:
- ai carichi arretrati di tributi comunali risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva;
- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all’approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- all’istituto dell’accertamento con adesione;
- a qualsiasi altra somma dovuta al Comune di Ancona derivante da contratti, disposizioni di leggi o regolamenti, non disciplinata da norme o disposizioni specifiche.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
- quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.