Articolo 8 quinquies - Compensazione su iniziativa dell'ufficio

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili ed il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili, il Comune, con apposita comunicazione scritta, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debito di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa in caso di:
a. importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all’agente nazionale della riscossione regolate dall’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
b. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
d. liquidazione contributi sociali dovuti in forza di disposizione di legge e/o specifici finanziamenti statali o regionali, sulla base di apposita dichiarazione del servizio comunale che dispone la liquidazione della somma.
4. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i rimborsi in presenza di pretese tributarie non definitive, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, D. Lgs. n. 472/1997.