Articolo 19 - Zone transitoriamente non servite dal “Porta a porta” o “Prossimità” (modificato con Del.Cons.n.70 del 19/06/2025)

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani attraverso il sistema del “Porta a porta” o “Prossimità”.
2. Nel territorio comunale viene effettuato il sistema di raccolta “Porta a porta” o di “Prossimità”, entrambi con raccolta effettuata entro i 500 metri. Dove non applicato il sistema di raccolta porta a porta e di prossimità viene effettuata la raccolta per mezzo di contenitori stradali. Per “punto di raccolta” si intende il luogo di effettiva fruizione del servizio per ciascuna frazione di rifiuto.
3. Si intendono compiutamente servite tutte le zone del territorio comunale in cui viene effettuata la raccolta porta a porta o la raccolta di prossimità. Si considerano altresì serviti anche tutti gli insediamenti, nei quali la raccolta è effettuata per mezzo di contenitori stradali, la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta stradale non è superiore ai 500 metri lineari.
4. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
5. Per le utenze di cui al presente articolo, transitoriamente non servite dal “Porta a porta” o “Prossimità”, bensì per mezzo di contenitori stradali, il tributo da applicare è ridotto nelle seguenti misure:

Tipologia di rifiuto

Riduzione per
distanza oltre

500 m

Riduzione per
distanza oltre
2000 m

Indifferenziato secco

30%

35%

Umido

15%

20%

Carta

5%

5%

Plastica

5%

5%

Vetro

5%

5%

Max Riduzione Complessiva

60%

70%

6. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
7. Tali riduzioni rimangono vigenti fino alla transizione dell’utenza ai sistemi di raccolta dal “Porta a porta” o “Prossimità”.

Ultime notizie correlate a Articolo 19 - Zone transitoriamente non servite dal “Porta a porta” o “Prossimità” (modificato con Del.Cons.n.70 del 19/06/2025)